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Videoregistrazione – Indagini preliminari – VRE

Testi – RFT
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Videoregistrazione – Indagini preliminari – VRE

Testi – RFT

 

Abstract: L’importanza della verbalizzazione, non soltanto nel dibattimento, ma sin dall’inizio delle indagini preliminari, è fuor di ogni dubbio. Per questo motivo, il legislatore ha disciplinato accuratamente anche la “forma moderna” della verbalizzazione, la videoregistrazione. Il presente articolo ha per oggetto i casi, in cui è ammissibile la videoregistrazione, la modalità di effettuazione della stessa e il valore probatorio.

 

L’”audiovisuelle Vernehmung von Zeugen” (l’esame videoregistrato di testi), nel corso delle indagini preliminari, è una modalità particolare della “Zeugenvernehmung”.

Se a procedere all’esame testimoniale, è un organo di polizia, la competenza a disporlo, è del dirigente, che non è obbligato a informare di questa sua decisione il PM. Infatti, la registrazione audiovisiva (d’ora in avanti anche indicata con l’abbreviazione: VRE), non è compresa nel § 163, Abs. 4, Nr. 1, StPO (CPP).

Ciò non vale, se l’esame ex § 59 a, Abs. 1, S. 2, 3, StPO, deve essere compiuto dall’”Ermittlungsrichter” (giudice per le indagini preliminari) su richiesta del PM.

Ciò avviene 1) per la salvaguardia degli interessi di persone di età inferiore a 18 anni o di persone vittime di reati contemplati dal § 255 a, Abs. 2, StPO; 2) se è da temere, che il teste non possa essere esaminato in dibattimento e se la VRE è necessaria ai fini dell’accertamento della verità.**

I presupposti, in genere, per l’effettuazione facoltativa di una VRE dell’esame di testi, sono previsti dal § 58 a, Abs. 1, S. 1, StPO. (Si tratta di una “Kannvorschrift”).

Vi è poi una “Sollvorschrift” contenuta nell’Abs. 1, S. 2, del citato paragrafo, che prevede la “richterliche Vernehmung” (esame da parte del giudice per le indagini preliminari).

È previsto l’obbligo (§ 58 a, Abs. 1, S. 3, StPO) di procedere alla VRE dell’esame di testi (ed è il giudice per le indagini preliminari, al quale incombe quest’obbligo), se si tratta di tutelare più incisivamente interessi di persone offese da uno dei reati previsti e puniti dai §§ 174 -184 StGB (CP) e se l’esaminando teste, ha acconsentito alla videoregistrazione.

A proposito dei casi, in cui vi è obbligo di VRE della deposizione di un teste, non è ammissibile, che vi provveda la Polizei; deve necessariamente “intervenire” il giudice per le indagini preliminari.

È stato osservato, che la VRE della deposizione testimoniale, può rappresentare una “Belastung” per il teste; la giurisprudenza è però orientata nel senso, che l`”Aufzeichnung” (la registrazione) tuteli maggiormente gli interessi della persona sottoposta alla stessa; questo, anche perchè, in determinati casi, si evita, che il teste debba essere esaminato nuovamente nel corso delle indagini preliminari e/o in dibattimento (vedasi BGH 3.8.2004 – 1 StR 288/4).

 

Se deve essere esaminata la p. l. minorenne al momento dell’esame della stessa, oppure una persona, che era minorenne all’epoca dei fatti delittuosi, come abbiamo visto, deve sempre procedersi alla VRE (in questo senso depone il § 19, Abs. 2, S. 1, del RiStBV, nonchè la maggiore “vulnerabilità” di queste persone); può essere evitata la deposizione in dibattimento, con sostituzione della VRE alla deposizione verbalizzata.

Pertanto, una “Vernehmung durch die Polizei” di testi minorenni, che sono stati vittime di reati a sfondo sessuale, è esclusa.

Per quanto concerne persone, vittime di reati di cui sopra, quando erano minorenni e che vengono esaminate, in qualità di testi, quando ormai sono adulte, vi è obbligo di videoregistrazione e di “intervento”, alla stessa, del giudice per le indagini preliminari, a meno che sia ravvisabile soltanto un reato di lieve entità (per esempio, in caso di “sexueller Belästigung” (molestie di carattere sessuale)).

 

Quali sono le conseguenze della mancata VRE, nonostante la sussistenza dei relativi presupposti? Si ha un “Verfahrensverstoß” (vizio procedurale), che non comporta, però, l’inutilizzabilità della deposizione assunta.

Sopra abbiamo accennato al fatto, che vi è obbligo di registrazione audiovisiva – in presenza del giudice per le indagini preliminari – tutte le volte, in cui è da temere (“wenn zu besorgen ist”), che il teste non possa essere esaminato al dibattimento oppure la comparizione dello stesso – tenuto conto delle circostanze – appaia improbabile (per esempio, se vi è difficoltà di citare il teste oppure se esso si trova all’estero ed è incerto, che ritorni – entro un ragionevole tempo - nella RFT) oppure se il teste è in precarie condizioni di salute.

Non vi è, invece, obbligo di VRE se sussiste la possibilità, che il teste faccia uso della facoltà di astenersi dal deporre.

Va osservato poi, che il § 58 a, Abs. 1, S. 2, Nr. 2, StPO, presuppone, che la VRE in presenza del giudice per le indagini preliminari, sia necessaria ai fini dell’accertamenti della verità (“zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist”)**. È stato, quindi, ritenuto, in caso di avvenuta confessione dell’indagato, che si possa prescindere dalla “richterlichen” VRE e che, in tal caso, all’incombente della VRE, possa procedere la Polizei.

Il § 58 a, Abs. 1, S. 1, StPO rimette alla discrezionalità di chi procede alle indagini preliminari, se effettuare la “Videoaufzeichnung”, che, quindi, può essere fatta anche dalla Polizei. La citata norma non prevede limiti (per la VRE) con riferimento ai reati, per i quali si indaga o in relazione alle qualità personali (per esempio, all’età) dell’esaminando. Va però tenuto conto 1) della “Belastung”, che la videoregistrazione può causare al teste e 2) della “Schutzbedürftigkeit” (esigenza di protezione) del teste, particolarmente se, ad esempio, ha conseguito da poco la maggiore età 3) dell’importanza, che la deposizione è destinata rivestire, per cui la VRE si appalesa almeno opportuna.

 

Chi ha l’obbligo di essere presente alla VRE, chi la facoltà?

Ai fini della ritualità della “richterlichen Vernehmung” dell’indagato, ha diritto di essere presente, il difensore dell’indagato. Questo diritto, invece, non sussiste, se un teste viene esaminato dal PM o dalla PG.

Tuttavia, i testi sono facoltizzati, di avvalersi “eines anwaltschaftlichen Beistandes” (dell’”assistenza” di un difensore), la cui presenza all’esame del teste, deve essere consentita (§§ 68 b, Abs. 1, S. 1, 2 e 406 f, Abs 1, S. 2, StPO).

Se l’esaminato quale teste è p. o., può essere “assistito” (in qualità di “Beistand”) anche da altra persona di fiducia, a condizione, che ciò non possa comportare pericolo per le indagini (§ 406 f, Abs. 2, S. 1, StPO).

Qualora sia ammissibile la costituzione di parte civile, se si procede per tentato omicidio o per un delitto a sfondo sessuale oppure di lesioni personali volontarie, la p. o. può “servirsi” di un difensore, il quale è ”anwesenheitsberechtigt” (ha diritto di essere presente).

Per quanto concerne l’obbligo del teste, di presentarsi all’esame testimoniale videoregistrato, non vi è differenza rispetto alla deposizione “ordinaria”, cioè assunta a verbale. Quest’obbligo sussiste, sia che la comparizione debba avvenire dinanzi al giudice (per le indagini preliminari), che davanti alla Polizei in qualità di “Ermittlungsperson” (PG), qualora vi sia un ordine in tal senso impartito dal PM (§ 163, Abs. 3, S. 1, StPO).

Il consenso alla VRE della testimonianza, è previsto soltanto nel caso, in cui il teste ha il cosiddetto Widerspruchsrecht; altrimenti, la VRE deve essere “geduldet” (“tollerata”).

In caso di rifiuto a comparire da parte del teste – che non sia minorenne – possono essere impiegati “Zwangsmittel” (mezzi coercitivi) previsti dal § 70 StPO: comminazione di un ”Ordnungsgeld” (una specie di ammenda) o dell’”Ordnungshaft” (detenzione).

L’impiego di mezzi coercitivi avviene raramente, in quanto gli stessi, indubbiamente, non hanno effetti positivi sulla “cooperazione”, o , meglio, sulla disponibilità a cooperare dell’esaminando teste.

 

La registrazione deve avere inizio prima che il teste venga informato sul motivo della deposizione e prima della “Belehrung” prevista dal § 57 StPO (obbligo di deporre secondo verità, avvertimento delle sanzioni penali in caso di mendacio o di reticenza ***, avviso della facoltà, di farsi assistere da un difensore).

Il teste deve essere informato altresí della facoltà di astenersi dal deporre (§ 52 StPO).

La VRE deve comprendere interamente, non soltanto le risposte del teste, ma anche le domande, che gli sono state poste ed eventuali contestazioni; devono anche essere “documentate” – nel corso della VRE – le reazioni cosiddette non verbali (mimica, gesti, manifestazioni di stupore), specie se al teste vengono esibite fotografie o altri mezzi di prova.

C’è chi propugna, in dottrina, la tesi circa la legittimità della registrazione dei cosiddetti Vorgespräche; ciò, al fine di prevenire eventuali “Einflussnahmen auf den Zeugen” (influenze sul teste).

 

La VRE rende superflua la redazione del verbale? No! L’obbligo di verbalizzazione (per iscritto) – quando all’atto di “istruzione” procede il giudice per le indagini preliminari, è previsto dal § 168 b, Abs. 2, S. 1, StPO. Va però osservato, che il verbalizzante può, a sua scelta, riportarvi l’intero contenuto della VRE oppure anche limitarsi a una specie di riassunto.

Alla verbalizzazione integrale può procedersi anche contestualmente alla VRE, mediante stenografia oppure successivamente, trascrivendo quanto risulta dalla VRE.

La VRE deve essere conservata nel fascicolo oppure altrove (per esempio, salvata su un server); in quest’ultimo caso, deve essere indicato il “luogo” di conservazione.

L’utilizzazione della VRE è consentita ai fini della “Strafverfolgung”, ma può ricorrersi alla stessa, pure in un futuro procedimento penale. La “Verwendung” – in sede civile o in materia di diritto di famiglia - richiede il consenso della persona, che è stata sottoposta a VRE.

Si procede alla riproduzione della VRE, tutte le volte, in cui la stessa, è più opportuna e utile rispetto alla semplice lettura del verbale.

È il PM a decidere sulla “messa a disposizione” della VRE nell’ambito e nei limiti, in cui gli spetta disporre circa l’autorizzazione all’”Akteneinsicht” (presa visione degli atti).

 

Cancellazione delle VRE.

Le VRE sono cancellate – di norma - una volta che non sono più necessarie per il procedimento o per il riesame di una misura coercitiva. Dell’avvenuta cancellazione, va dato atto mediante redazione di apposito verbale (§ 101, Abs. 8, StPO).

Dopo la pronunzia di una sentenza di assoluzione dell’imputato, passata in giudicato oppure a seguito di archiviazione, non sempre va disposta la cancellazione; la VRE deve essere conservata in vista di un eventuale “Wiederaufnahmeverfahren”.

La decisione sulla cancellazione spetta, in linea di principio, al PM, che può delegare la PG, a provvedere alla cancellazione.

 

Come è disciplinato l’”Akteneinsichtsrecht” (diritto di prendere visione degli atti) con riferimento alle VRE?

Nel corso delle indagini preliminari, competente ad autorizzare l’”Akteneinsicht”, è il PM. Soltanto durante il dibattimento, il giudice.

Hanno diritto di prendere visione delle VRE, il difensore dell’imputato e quello, che rappresenta il “Nebenkläger” (parte civile) nonchè il rappresentante della p. o.

Il diritto “auf Akteneinsicht” si concreta, di norma, nella consegna di copia della VRE all’avente diritto; in proposito, al PM, non spetta potere discrezionale. L’originale non può mai essere oggetto di consegna.

Le copie ottenute, non possono, a loro volta, essere copiate.

Il teste ha facoltà di opporsi alla consegna di copia della VRE (§ 58 a, Abs. 3, S. 1, StPO); in questo caso, però, può essere richiesta copia del verbale. Della deposizione testimoniale (VRE), rimane, tuttavia, la facoltà, di prendere visione (presso l’ufficio giudiziario) da parte dell’avente diritto.

Se il giudice per le indagini preliminari dispone la VRE, il teste ha a disposizione qualche “rimedio” giuridico? Ha facoltà di proporre “Beschwerde” (reclamo ai sensi del § 304, Abs. 1, 2, StPO). Contro la VRE della deposizione testimoniale disposta dalla Polizei, il teste è facoltizzato a richiedere la “richterliche Entscheidung” in applicazione del § 98, Abs.2, S. 2, StPO.

** nota  Plinio il Giovane, nella 20.ma lettera, diretta a Tacito, ha scritto: ”Sono abituato a dire la verità, cosí come tu, ad ascoltarla.

***  nota  “Eam vir sapiens sciet veram esse victoriam, quae salva fide et integra dignitate parabitur”.