GIUDIZIO ABBREVIATO
Riferimenti alle norme di attuazione
Art. 134 Att: (sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso)
Art. 134 bis Att: (partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato)
Note introduttive
Le disposizioni sul giudizio abbreviato aprono il sesto libro del codice, focalizzato sui procedimenti speciali.
Si intendono come tali i procedimenti che presentano uno o più elementi di divergenza rispetto alla sequenza di fasi e gradi che scandisce il giudizio ordinario.
L’elemento specializzante del giudizio abbreviato è rappresentato dall’assenza della fase cognitiva dibattimentale, la quale è a sua volta effetto diretto della scelta dell’imputato di accettare di essere giudicato essenzialmente sulla base degli atti raccolti dal PM nella fase delle indagini preliminari.
L’iniziativa è riservata esclusivamente all’imputato stesso il quale può manifestare la sua volontà personalmente o per il tramite di un procuratore speciale.
La richiesta, da rivolgere al GUP, può essere presentata senza alcuna condizione (giudizio abbreviato cosiddetto puro o secco) oppure essere subordinata all’acquisizione di integrazioni probatorie (giudizio abbreviato condizionato) ed in tal caso essere ulteriormente subordinata, per l’eventualità del rigetto dell’istanza, all’ammissione dell’abbreviato puro o dell’applicazione concordata di pena.
La richiesta del rito abbreviato proposta nel corso dell’udienza preliminare implica la sanatoria di qualsiasi nullità non assoluta che abbia viziato gli atti compiuti, la non rilevabilità delle cause di inutilizzabilità non derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (le cosiddette inutilizzabilità fisiologiche che si contrappongono a quelle patologiche) e la preclusione di ogni questione sulla competenza per territorio.
Una volta ammesso, il giudizio abbreviato si svolge nel rispetto delle norme che disciplinano l’udienza preliminare, fatta eccezione per le disposizioni contenute negli artt. 422 e 423.
È ammessa la costituzione di parte civile che tuttavia, se intervenuta a rito già ammesso, ne implica l’accettazione.
Il giudice, ove ritenga la non decidibilità del giudizio allo stato degli atti disponibili, può assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ma in tal caso torna applicabile la facoltà del PM di modificare o integrare l’imputazione secondo la previsione dell’art. 423.
Se, nei casi contemplati dall’art. 441-bis comma 1, il PM modifica l’imputazione, l’imputato ha facoltà di chiedere la celebrazione del giudizio a suo carico nelle forme ordinarie. Se invece questi acconsente alla conservazione del rito abbreviato, gli spetta chiedere l’ammissione di nuove prove che siano pertinenti alle modifiche e in tal caso il PM può chiedere l’ammissione della prova contraria.
Conclusa la discussione, il giudice emette la sentenza servendosi degli atti trasmessi dal PM al GUP a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, degli atti acquisiti e delle memorie presentate ai sensi dell’art. 419 comma 2 e delle ulteriori prove acquisite in udienza.
Se il GUP afferma la responsabilità dell’imputato ed emette quindi a suo carico una sentenza di condanna, la pena da infliggere è ridotta della metà per i reati contravvenzionali e di un terzo per i delitti.
Le decisioni del GUP a conclusione del giudizio abbreviato sono appellabili entro i limiti delineati dall’art. 443.
La disciplina fin qui descritta ha subito importanti modifiche ad opera della recentissima L. 33/2019. Per effetto della riforma, il giudizio abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Le interpolazioni necessarie per l’introduzione della causa di inammissibilità hanno riguardato l’art. 438 (aggiunta dei commi 1-bis e 6-ter e sostituzione del comma 6), l’art. 441-bis (aggiunta del comma 1-bis) e l’art. 442 (abrogazione del secondo e terzo periodo del comma 2).
L’art. 5 comma 1 della Legge in esame ha assai opportunamente chiarito che la modifica in senso restrittivo si applica solo “ai fatti commessi successivamente alla data in vigore della medesima legge”.