CAPO VII – APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA
Note introduttive
Gli artt. 312/313 disciplinano l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e il relativo procedimento.
L’applicazione, affidata al giudice ma necessariamente stimolata da un’iniziativa del PM, richiede l’esistenza di gravi indizi di commissione del fatto, l’inesistenza di cause di giustificazione o punibilità o di estinzione del reato o della pena e un positivo accertamento della pericolosità sociale dell’imputato.
Si ricorda che il 24 settembre 2018 il Consiglio superiore della magistratura ha emesso una risoluzione riguardante i protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche, disponibile sul sito web istituzionale dell’organo di autogoverno.