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CAPO VII – APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA

Note introduttive

Gli artt. 312/313 disciplinano l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e il relativo procedimento.

L’applicazione, affidata al giudice ma necessariamente stimolata da un’iniziativa del PM, richiede l’esistenza di gravi indizi di commissione del fatto, l’inesistenza di cause di giustificazione o punibilità o di estinzione del reato o della pena e un positivo accertamento della pericolosità sociale dell’imputato.

Si ricorda che il 24 settembre 2018 il Consiglio superiore della magistratura ha emesso una risoluzione riguardante i protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche, disponibile sul sito web istituzionale dell’organo di autogoverno.

Art. 312 - Condizioni di applicabilità

1. Nei casi previsti dalla legge, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 273 comma 2.

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Art. 313 - Procedimento

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato. Ove non sia stato possibile procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell’articolo 294.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 299 comma 1, ai fini dell’articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’articolo 72.

3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall’articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione.

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